STATUTO
ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI CASTELLETTO CERVO
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ART.1 Denominazione Sociale
1.1. È costituita un’associazione denominata “Associazione Festeggiamenti Castelletto Cervo”
1.2. L’associazione ha sede in Castelletto Cervo.
ART.2 Oggetto Sociale
2.1. Le finalità che l’Associazione ha come oggetto sociale sono: organizzazioni della Festa Patronale, del Carnevale ed altre manifestazioni ed eventi.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha alcuna finalità di lucro.
ART.3 Soci
3.1. I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Benemeriti;
3.2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
3.3. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
3.4. Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.
ART.4 Diritti ed Obblighi dei Soci
4.1. I soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale.
4.2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione;
b) di essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione;
c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
d) a ricevere la tessera dell’Associazione.
4.3. I Soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione;
b) versare nei termini la quota associativa all'Associazione;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione.
ART. 5 Ammissione e Perdita della Qualifica di Socio
5.1. L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a seguito del versamento della quota associativa annuale.
5.2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5.3. L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione.
ART.6 Organi
6.1. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
ART. 7 L’Assemblea dei Soci
7.1. L’assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
7.2. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
7.3. All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea). È consentita una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
7.4. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell’Associazione.
L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
7.5. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.
7.6. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.
7.7. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento dell’Associazione.
7.8. L’avviso di convocazione dell’Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere consegnato a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portarlo a conoscenza dei Soci (es. nella sede dell’Associazione, in pubblica bacheca etc.).
7.9. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
7.10.Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 8 Il Consiglio Direttivo
8.1. L’Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci i Componenti del Consiglio Direttivo.
8.2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri.
8.3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
8.5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
8.6. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
8.7. I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la Surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8.8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8.9. Il Consiglio Direttivo è investito è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
8.10.Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 9 Il Presidente
9.1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
9.2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
9.3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
9.4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
9.5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
9.6. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell’Associazione unitamente al segretario.
9.7. È assistito dal segretario.
ART. 10 Il Segretario ed il Tesoriere
10.1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’Associazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
10.3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
10.4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
10.5. È possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 11 Entrate e Spese
11.1. Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) provenienti dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento delle attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
11.2. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività dell’Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento della finalità stessa e non possono in alcun modo, neppur indiretto, essere divisi e/o distribuiti tra Soci.
11.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 12 Rendiconto consuntivo economico e finanziario
12.1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente contestualmente all’approvazione del bilancio.
12.2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
12.3. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’Associazione.
ART. 13 Scioglimento
13.1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti dei presenti.
In seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è validamente costituita con i 1/2 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
13.2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto obbligatoriamente a fini di utilità sociale.
ART. 14 Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
1.1. È costituita un’associazione denominata “Associazione Festeggiamenti Castelletto Cervo”
1.2. L’associazione ha sede in Castelletto Cervo.
ART.2 Oggetto Sociale
2.1. Le finalità che l’Associazione ha come oggetto sociale sono: organizzazioni della Festa Patronale, del Carnevale ed altre manifestazioni ed eventi.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha alcuna finalità di lucro.
ART.3 Soci
3.1. I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Benemeriti;
3.2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
3.3. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
3.4. Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.
ART.4 Diritti ed Obblighi dei Soci
4.1. I soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale.
4.2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione;
b) di essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione;
c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
d) a ricevere la tessera dell’Associazione.
4.3. I Soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione;
b) versare nei termini la quota associativa all'Associazione;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione.
ART. 5 Ammissione e Perdita della Qualifica di Socio
5.1. L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a seguito del versamento della quota associativa annuale.
5.2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5.3. L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione.
ART.6 Organi
6.1. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
ART. 7 L’Assemblea dei Soci
7.1. L’assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
7.2. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
7.3. All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea). È consentita una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
7.4. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell’Associazione.
L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
7.5. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.
7.6. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.
7.7. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento dell’Associazione.
7.8. L’avviso di convocazione dell’Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere consegnato a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portarlo a conoscenza dei Soci (es. nella sede dell’Associazione, in pubblica bacheca etc.).
7.9. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
7.10.Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 8 Il Consiglio Direttivo
8.1. L’Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci i Componenti del Consiglio Direttivo.
8.2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri.
8.3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
8.5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
8.6. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
8.7. I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la Surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8.8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8.9. Il Consiglio Direttivo è investito è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
8.10.Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 9 Il Presidente
9.1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
9.2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
9.3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
9.4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
9.5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
9.6. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell’Associazione unitamente al segretario.
9.7. È assistito dal segretario.
ART. 10 Il Segretario ed il Tesoriere
10.1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’Associazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
10.3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
10.4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
10.5. È possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 11 Entrate e Spese
11.1. Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) provenienti dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento delle attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
11.2. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività dell’Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento della finalità stessa e non possono in alcun modo, neppur indiretto, essere divisi e/o distribuiti tra Soci.
11.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 12 Rendiconto consuntivo economico e finanziario
12.1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente contestualmente all’approvazione del bilancio.
12.2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
12.3. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’Associazione.
ART. 13 Scioglimento
13.1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti dei presenti.
In seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è validamente costituita con i 1/2 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
13.2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto obbligatoriamente a fini di utilità sociale.
ART. 14 Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.